Statuto

Articolo 1 – Denominazione e stato giuridico

La Fondazione Sa Sartiglia, con sede legale in Oristano, istituita con atto pubblico in data 11/08/2006, e iscritta all’albo delle persone giuridiche della Regione Autonoma della Sardegna con atto del 25/10/2006, assume la denominazione di Fondazione Oristano.
La Fondazione ha personalità giuridica e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e leggi collegate.
La Fondazione nello svolgimento della propria attività si conforma alle norme e principi che regolano l’attività del Comune di Oristano, proprio Fondatore.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neanche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, partecipanti, dipendenti e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo.

 

Articolo 2 – Sede

La sede legale della Fondazione è stabilita in Oristano, presso la Casa Comunale in Piazza Eleonora d’Arborea.
Ferma restando l’ubicazione inderogabile nel Comune di Oristano, eventuali variazioni di sede potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza particolari formalità, salvo la tempestiva comunicazione al Fondatore e agli Organismi competenti.
La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 3 – Finalità culturali

La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dal Comune di Oristano, suo fondatore, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni delle singole strutture culturali di Oristano e assicurandone l’autonomia, le finalità della conservazione, salvaguardia, manutenzione e valorizzazione di beni culturali, artigianali, ambientali e paesaggistici, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, attività museali, archivistiche, bibliotecarie, teatrali, musicali e culturali in generale.
Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

  • la migliore fruizione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e delle attività museali, teatrali e musicali;
  • l’elaborazione di strategie di sviluppo culturale del territorio, in armonia con la disciplina prevista nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modifiche;
  • il coordinamento, la promozione e/o la gestione integrata del sistema culturale della città di Oristano, inteso nella sua accezione più ampia e comprensiva;
  • l’organizzazione di mostre, manifestazioni culturali nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
  • l’ideazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di programmi e iniziative di conservazione, valorizzazione, promozione, organizzazione, fruizione e gestione del sistema culturale come sopra inteso, anche al fine di creare le migliori condizioni di sviluppo socioeconomico nell’ambito del territorio;
  • l’organizzazione di eventi, concorsi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
  • l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi.

 

Articolo 4 – Finalità turistiche

La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica turistica assunte dal Comune di Oristano, suo Fondatore, finalità di promozione della città di Oristano, della Sartiglia e della loro immagine, a livello nazionale e internazionale, l’attrazione e la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo della sua struttura turistica e dei servizi a essa collegati. I beneficiari dell’attività della Fondazione sono la città di Oristano e i suoi abitanti, poiché la promozione del turismo genera una maggiore diffusione della cultura e incentiva lo sviluppo economico, culturale e sociale della città.
La Fondazione agisce con criteri d’imparzialità, oggettività, trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità espressi al punto precedente. In nessun caso gli attori che intrattengono rapporti con la Fondazione di tipo associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo.
Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

  • la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche della città di Oristano e del suo territorio anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi diretti ad attrarre i turisti e favorirne il soggiorno e/o la permanenza, anche sostenendo l’integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
  • la raccolta e la diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
  • la promozione e la realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie e di promozione al fine di potenziare l'immagine della città di Oristano e del territorio oristanese anche attraverso lo sviluppo e la gestione del brand territoriale;
  • lo sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
  • la sensibilizzazione degli operatori, delle pubbliche amministrazioni, delle popolazioni locali per consentire la diffusione della cultura di accoglienza sul territorio e di ospitalità turistica;
  • lo sviluppo di iniziative per il miglioramento della città di Oristano e del suo territorio con finalità di promozione turistica, di valorizzazione della realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, artistiche, monumentali, sociali;
  • la promozione della conoscenza, lo studio delle vocazioni e delle potenzialità turistiche nell’ambito della città di Oristano e del territorio oristanese, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti tra domanda e offerta;
  • il sostegno alla localizzazione nel territorio oristanese di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
  • le azioni volte a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte di operatori, anche in forma associata.

 

Articolo 5 – Sartiglia

Oristano, città di storia e tradizione, è anche la “Città della Sartiglia” e rivive attraverso questa manifestazione lo splendore del suo passato, un patrimonio che appartiene a tutta la città e ne distingue l’identità culturale.
La Fondazione nel riconoscerne il valore storico, culturale e della tradizione popolare della città, di interesse regionale, nazionale e internazionale, pone tra le sue principali finalità l’organizzazione, la valorizzazione e la promozione della giostra equestre denominata “Sa Sartiglia”, storico carnevale della città di Oristano, che si svolge l’ultima domenica e martedì di carnevale, e del suo patrimonio storico, artistico, culturale e tradizionale.
La Fondazione riconosce che il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe sono e rimangono gli unici depositari storici della Sartiglia, in quanto hanno la titolarità e prerogativa, in esclusiva, di provvedere in proprio e ognuno nella massima autonomia, alla conservazione del patrimonio storico-culturale in ordine ai riti cerimoniali della Sartiglia e quanto altro a essi strettamente connesso.

 

Articolo 6 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Nell’ambito e in conformità alle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge e ogni operazione connessa e/o strumentale per il raggiungimento delle stesse, tra cui partecipare a associazioni, fondazioni, consorzi o organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale legato a Oristano, alla Sartiglia e più in generale alle tematiche culturali a esse connesse.
Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà tra l’altro:

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune e utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, concessionaria, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale e internazionale;
partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima, fatti salvi i limiti di legge. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite dei suddetti organismi;
partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali, rimanendo comunque esclusa la sua partecipazione con contributi in conto gestione in presenza di perdite delle suddette società, fatti salvi i limiti di legge;
stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
erogare premi e borse di studio;
svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
svolgere attività commerciali, esclusivamente in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali;
svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Articolo 7 – Finalità di interesse generale

La Fondazione esercita esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in coerenza con le finalità istituzionali del Comune di Oristano, al fine di rendere sempre più efficace, efficiente ed economica la produzione e l’erogazione dei servizi realizzati per perseguire le comuni finalità.
Essa intende operare principalmente nel settore dell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche e/o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della cultura identitaria e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

 

Articolo 8 – Vigilanza

Spetta all’Autorità competente vigilare sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

 

Articolo 9 – Attività prevalente e Controllo Analogo

La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi in materia di affidamento ad enti in house.
Ai fini del rispetto delle condizioni dell'in house providing di cui all'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre l’80 per cento dell'attività della Fondazione è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal fondatore Comune di Oristano o da altre persone giuridiche controllate dallo stesso Comune o da enti pubblici soci.
Il Comune esercita il controllo analogo quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Fondazione riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che il Comune ritiene opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dal Comune anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Fondazione.
Il controllo di cui sopra avviene secondo le modalità indicate nel presente Statuto e meglio dettagliate nel regolamento per la disciplina del controllo analogo approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 24 marzo 2022.
Il controllo analogo è esercitato attraverso l’“Ufficio di controllo analogo” con le modalità e la composizione previste nel citato regolamento, approvato con la deliberazione consiliare n. 17 del 24 marzo 2022.
Il "controllo analogo" si articola sulle seguenti tipologie:

controllo societario. Il controllo societario è attuato nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell’ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell’esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe e del collegio sindacale;
controllo economico-finanziario. Il controllo economico-finanziario tende a indirizzare l’attività della Fondazione verso il perseguimento dell’interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il monitoraggio delle seguenti fasi:

1. preventivo: nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze, l’Ufficio preposto al controllo analogo esercita attività di controllo preventivo sui documenti programmatici. A tal proposito, entro il 30 ottobre di ogni anno, la Fondazione presenta con riferimento all’esercizio successivo:

il budget triennale e annuale economico, patrimoniale e finanziario, il piano pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività,
il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano triennale delle assunzioni.

In caso di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la Fondazione sarà chiamata ad adeguarsi entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli indirizzi equivale a inadempimento.

Il programma economico, patrimoniale e finanziario annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

le linee di sviluppo delle diverse attività;
il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l’indicazione della spesa prevista nel primo anno di riferimento.

Il programma pluriennale, di durata triennale, deve essere articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti mettendo in evidenza:

gli investimenti previsti 
le previsioni dei costi.

Al piano triennale del fabbisogno del personale, adottato annualmente, deve essere allegata la dotazione organica, la quantificazione dei costi del personale e le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e delle performance del Comune e nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii.

I documenti di programmazione trasmessi dal Consiglio di amministrazione della Fondazione devono essere inviati alla Giunta comunale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno al fine di programmare e rendere coerenti i programmi ed i progetti della Fondazione con gli strumenti di programmazione del Comune (DUP e PEG).

controllo concomitante: è attuato attraverso il monitoraggio di reporting trimestrali approvati dall’Organo amministrativo, validati dall’Organo di Controllo e trasmessi all’Ufficio controllo analogo entro 30 giorni alla fine di ogni trimestre, nei quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget aziendale e rilevate e analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget aziendale, comprese le azioni correttive da attuare, nonché l’andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale. In particolare, i reporting trimestrali devono inoltre contenere gli elementi elencati all’art. 7 del regolamento per la disciplina del controllo analogo.
controllo a consuntivo: la Fondazione deve trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al fine di rendere gli strumenti di rendicontazione del Comune coerenti con l’informativa finanziaria e il quadro normativo di cui al d.lgs. n. 118/2011. 

Il controllo analogo può essere esercitato, inoltre, attraverso l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

 

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Sostenitori o da soggetti terzi;
dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le disposizioni del presente statuto;
dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici che, con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio. 

 

Articolo 11 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, di proprietà della stessa o in qualsiasi altra forma di diritto di godimento, espressamente destinati, dal Consiglio di Amministrazione, all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio;
da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
da contributi attribuiti alla Fondazione dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura, espressamente destinati, dal Consiglio di Amministrazione, all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio;
dalle quote annuali del Fondatore e dei Sostenitori, così come deliberate dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione;
dai contributi del Fondatore, dei Sostenitori e/o di soggetti terzi;
dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte, espressamente destinati, dal Consiglio di Amministrazione, all’attuazione degli scopi statutari e non all’incremento del patrimonio;
dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati, dal Consiglio di Amministrazione, all’incremento del patrimonio.

La Fondazione può ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsiasi manifestazione della propria attività.

 

Articolo 12 – Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati in via prioritaria per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in subordine potranno contribuire, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo di Gestione dell’esercizio successivo e/o incrementare il patrimonio della Fondazione.

 

Articolo 13 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio d’esercizio dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La Fondazione trasmette al Comune di Oristano, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del Revisore dei conti, dalla relazione sulla gestione e dal rendiconto finanziario. Il Comune approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dalla ricezione.
Il bilancio di previsione annuale, con proiezione pluriennale, deve essere approvato dalla Fondazione entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento e trasmesso in pari termine al Comune di Oristano, corredato dalla relazione del Revisore dei conti, dal programma di attività per l’anno successivo nel rispetto degli indirizzi per l’attività, la gestione ed il controllo ricevuti dallo stesso Comune, sulla base dei propri documenti programmatici.
La Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio di previsione ed il programma di attività.

 

Articolo 14 – Logo

Il logo della Fondazione è scelto dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

 

Art. 15 - Membri della fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Socio Fondatore
Soci Sostenitori
Soci Partecipanti

 

Articolo 16 – Socio Fondatore

Il Comune di Oristano è l’unico Socio Fondatore.

 

Articolo 17 – Soci Sostenitori

Possono divenire Soci Sostenitori gli enti pubblici che si impegnano a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi.
La qualifica di Socio Sostenitore, che viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione su istanza dell’aspirante, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

 

Articolo 18 – Acquisizione della qualifica di Socio Sostenitore

Per diventare Socio Sostenitore, è necessario farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza semplice l’ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. In caso di rifiuto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La decisione non è appellabile.

 

Articolo 19 – Perdita della qualifica di Socio Sostenitore

La qualifica di Socio Sostenitore si perde:

per rinuncia;
per esclusione;
per morosità;

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione.
I Soci Sostenitori possono essere sospesi o esclusi per i seguenti motivi:

qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e alle deliberazioni prese dagli Organi della Fondazione;
quando, senza giustificato motivo, si rendano inadempienti rispetto all’effettuazione della prestazione posta a loro carico.
qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione o svolgano attività in dimostrato contrasto con gli interessi, gli obiettivi e l’immagine della stessa.

I Soci Sostenitori, esclusi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico.
La sospensione e l’esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 20 – Soci Partecipanti

Sono Soci Partecipanti, in considerazione di quanto stabilito nel comma 3 dell’articolo 5, il Gremio dei Contadini di San Giovanni Battista e il Gremio dei Falegnami di San Giuseppe.
Ai Gremi, per tale ragione, vengono attribuite funzioni di carattere propositivo e consultivo in ordine all’organizzazione della Sartiglia.
Una rappresentanza di entrambi i Gremi è chiamata a far parte del Comitato “Sartiglia” che dovrà rendere un parere obbligatorio per ogni iniziativa inerente l’organizzazione della Sartiglia.

 

Articolo 21 – Organi e Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Presidente
il Consiglio di Amministrazione;
il Revisore dei conti;
Il Direttore

Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
I componenti dei predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite, in seno agli stessi organi, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, autorizzate e debitamente documentate. È fatta eccezione per il Direttore e il Revisore dei Conti, che hanno diritto a un emolumento per gli incarichi ricoperti, determinati dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del loro mandato.

 

Articolo 22 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è nominato dal Socio Fondatore.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, con tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
Il Presidente, in particolare, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. 
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze.
In caso di dimissioni, assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente che è nominato dal Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, di cui tre nominati dal Socio Fondatore, e per esso dal Sindaco pro tempore del Comune di Oristano, e due dai Soci Sostenitori. 
Qualora ci sia un solo Socio Sostenitore, lo stesso avrà diritto a nominare un unico membro, mentre, qualora siano più di due, potranno comunque essere nominati solo due membri.
I membri del consiglio di amministrazione sono individuati tra soggetti che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati non più di una volta, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.
In ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione decade l’intero Consiglio. 
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto e sostituito dal Consiglio su indicazione del Socio o dei Soci che lo avevano nominato.
I Consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica fino alla scadenza del mandato di questi.

 

Articolo 24 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo cui spettano tutti i poteri inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione necessari per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Al Consiglio di amministrazione spettano, in particolare, i seguenti compiti:

  • l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno seguente e del programma di attività entro il 30 novembre di ogni anno;
  • l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull’attività, entro il 30 aprile di ogni anno;
  • l'ammissione di nuovi Sostenitori ovvero l'esclusione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
  • l’attuazione, nell’ambito dei regolamenti delle norme concernenti i diritti, le facoltà, le quote contributive annuali o pluriennali e i doveri connessi alla qualità di Sostenitore;
  • l’approvazione delle modifiche dello Statuto da sottoporre al Socio Fondatore;
  • l’approvazione dei regolamenti interni;
  • la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza, nonché l’assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
  • la nomina e, per giustificato motivo, la revoca, del Direttore della Fondazione e la determinazione di funzioni e compensi;
  • la consistenza e la composizione della dotazione organica del personale, sentito il Direttore della Fondazione;
  • l’attivazione di collaborazioni;
  • l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • l’istituzione dei Comitati;
  • la nomina del Revisore dei conti e la determinazione dell’indennità;
  • la promozione di azioni davanti agli organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità dallo stesso fissate in merito all’assolvimento del mandato ricevuto.

 

Articolo 25 – Consiglio di Amministrazione: convocazione e sedute

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno o quando ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, la maggioranza dei componenti o il Revisore dei Conti. 
Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento sono presiedute dal Vicepresidente. 
Le sedute si tengono di norma presso la sede della Fondazione; il Consiglio può comunque riunirsi in qualsiasi altro luogo.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno ed essere inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni liberi prima della seduta.

Nei casi di comprovata urgenza l’avviso di convocazione può essere recapitato un giorno libero prima della seduta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano in videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante. 
Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.

 

Articolo 26 – Incompatibilità, conflitto di interessi e decadenza

Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che:

si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
hanno riportato condanne penali, anche con il rito di patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
si trovano in una delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
si trovano in conflitto di interessi nei confronti della Fondazione.

Ciascun Organo della Fondazione è chiamato a verificare che non sussistano inizialmente, e che non sopravvengano successivamente, cause di incompatibilità a carico dei propri componenti, e che sussistano inizialmente e che non vengano meno successivamente, i requisiti di onorabilità di cui al presente articolo, assumendo, se del caso, i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni.
I componenti di ciascun organo sono obbligati a dare immediata comunicazione di eventuali cause di incompatibilità o del difetto dei requisiti di onorabilità richiesti dal presente Statuto.
Il mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma precedente può essere considerato, dall’organo di appartenenza del soggetto in conflitto, e per il Direttore dal Consiglio di Amministrazione, giusta causa di revoca dalla carica.
Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i dipendenti della stessa.
Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto d’interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all’organo di appartenenza e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi non è limitato a un singolo specifico atto, il componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade. Altresì deve comunicare l’esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che lo riguardino.
L’inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.
Decadono i componenti degli organi collegiali che senza giustificato motivo non intervengano per tre volte consecutive alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza.
Decade dall’incarico il componente del Consiglio d’Amministrazione che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all’attività consiliare.

 

Articolo 27 – Comitati consultivi

Nell’ambito della Fondazione sono costituiti tre Comitati consultivi:

Comitato Cultura;
Comitato Turismo;
Comitato Sartiglia.

I Comitati sono organi consultivi della Fondazione e sono composti da un numero variabili di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Sindaco del Comune di Oristano, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione e proprie del Comitato.
I Comitati, ognuno per il proprio settore di intervento, svolgono una funzione propositiva e consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali e turistici delle singole manifestazioni.
Il Comitato Sartiglia è costituito dal Presidente della Fondazione o un suo delegato e da una rappresentanza dei Gremi.
I componenti dei Comitati durano in carica per la stessa durata del Consigli di amministrazione e possono essere confermati. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
I Comitati sono presieduti e si riuniscono su convocazione del Presidente che viene eletto, a maggioranza, tra i propri componenti.
Ai componenti dei predetti Comitati non possono essere attribuiti compensi a nessun titolo.

 

Articolo 28 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Sindaco, e deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
Il Revisore resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato per una sola volta.
Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa almeno due volte l’anno.
Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Al Revisore spetta un’indennità annua commisurata alla complessità della funzione, stabilita dal Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 29 – Struttura organizzativa

La Fondazione opera secondo criteri di efficacia ed efficienza. A tal fine essa è fornita di una propria struttura organizzativa e di una propria dotazione organica di personale, la cui consistenza e composizione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e al cui vertice è posto il Direttore della Fondazione.

 

Articolo 30 – Direttore generale della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina, successivamente all’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica per incarico a tempo determinato, il Direttore Generale della Fondazione.
Il Direttore Generale resta in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca. La carica di Direttore Generale è rinnovabile per un solo mandato.
Il Direttore generale dirige, coordina e realizza l’attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali dei bilanci e di altri piani attuativi deliberati dal Consiglio di amministrazione.
Il Direttore, in particolare, provvede a:

predisporre gli schemi del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio accompagnati dalle rispettive relazioni sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione;
fungere da Segretario del Consiglio di Amministrazione, redigerne i verbali, gli atti e le deliberazioni da sottoscrivere congiuntamente a chi svolge funzioni di presidenza;
intervenire con funzioni consultive e propositive alle sedute del Consiglio di amministrazione e dei Comitati;
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione e istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere la corrispondenza nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Fondazione;
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, all’assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all’adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvedere, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi e individuali di lavoro e degli eventuali contratti di prestazione d’opera, anche professionale;
predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione.
dirigere e coordinare gli uffici della Fondazione;
esercitare ogni altra funzione gli sia attribuita dal Consiglio di amministrazione.

La tipologia di contratto e il compenso spettante al Direttore della Fondazione vengono determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 31 – Reclutamento del personale

Il personale è assunto in base alle necessità della Fondazione su proposta del Direttore della Fondazione e a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che fissa modalità di selezione, durata dell’impiego, tipo di incarico, inquadramento e compenso nel rispetto della normativa vigente, con procedure a evidenza pubblica, in conformità agli indirizzi determinati dal Socio Fondatore nei suoi documenti di programmazione.
Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme stabilite in materia, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti individuali.
La Fondazione adotta, con proprio provvedimento, il regolamento contenente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi stabiliti nell’articolo 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti e limitazioni alle assunzioni del personale e misure di contenimento degli oneri contrattuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del d.lgs. 175/2016.

 

Articolo 32 – Acquisizione beni e servizi

La Fondazione, nell’acquisizione dei beni e dei servizi, è tenuta al rispetto della disciplina del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”.

 

Articolo 33 – Durata ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
La Fondazione si estingue se lo scopo della Fondazione stessa diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile e dalle leggi speciali.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni concessi in uso dal Socio Fondatore ovvero dai Sostenitori, così come le dotazioni finanziarie accordate dagli stessi, ritornano nella disponibilità di questi ultimi, mentre i beni acquisiti in proprietà dalla Fondazione, così come eventuali donazioni finanziarie acquisite da altri soggetti nel corso dell’attività, vengono devoluti al Comune di Oristano per perseguire finalità analoghe a quella della Fondazione estinta.

 

Articolo 34 – Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si scioglie, oltre che per le altre cause previste dalla legge, per decisione del Socio Fondatore.
Con la decisione di scioglimento, il Socio Fondatore procede alla nomina di liquidatore che dovrà essere iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili, determinandone i poteri e stabilendo che l’intero patrimonio sarà devoluto al Comune di Oristano per il soddisfacimento di finalità analoghe a quelle della disciolta Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità.
Tutti i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo affidati in uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa, torneranno nella disponibilità dei soggetti conferenti.

 

Articolo 35 – Regolamento interno

Per disciplinare particolari norme di funzionamento e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di un regolamento interno, approvato dal Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 36 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 26/09/2022, davanti al Notaio Dott. Edoardo Mulas Pellerano. Atto Repertorio n. 25.505 – Raccolta n. 11.907. Registrato a Oristano il 26/09/2022 al n. 2907.
 

 

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Aggiornamento al: 
28/09/2022


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